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Monday, 08 January 2024 08:00

Proroga del divieto di inviare fatture elettroniche per servizi sanitari anche per il 2024: non conforme al GDPR



La conferma della proroga: nel 2024, il percorso delle fatture sanitarie passa ancora attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, consolidando l'aderenza al GDPR 


Anche per il 2024, l'invio di fatture nel settore sanitario non avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), ma sarà necessario utilizzare il Sistema Tessera Sanitaria (STS). La conferma di questa attesa decisione arriva con l'approvazione del Milleproroghe da parte del Governo, in particolare con l'articolo 3, comma 4, che proroga di un anno le norme speciali stabilite dall'articolo 10-bis del Dl 119/2018.
Queste norme furono introdotte dal Garante Privacy al momento dell'avvio della fatturazione elettronica, in quanto il transito dei dati sanitari sensibili attraverso SDI non era conforme al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Per gli operatori sanitari, ciò implica il mantenimento del divieto di utilizzare fatture elettroniche "ordinarie" (come definito dal Dlgs 127/2015). Questo divieto era stato inizialmente applicato solo per l'anno 2019 e solo per i soggetti obbligati a inviare i dati alla piattaforma precompilata. Poiché l'invio di tali spese avviene attraverso STS, le fatture in formato elettronico vengono inviate solo a questa piattaforma.

Successivamente, il decreto semplificazioni (Dl 135/2018, articolo 9-bis comma 2) ha esteso il divieto di utilizzare SDI per tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, anche se emesse da soggetti non tenuti (anche solo per opposizione dell'interessato) all'invio tramite STS.

Questo divieto è stato prorogato più volte fino al 31 dicembre 2023 e, con il nuovo provvedimento, sarà applicabile anche nel 2024. Per garantire la trasparenza, al paziente non verrà visualizzata la fattura B2C nel cassetto fiscale, ma dovrà essere consegnata una copia conforme all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015. Tale copia può essere in formato analogico o digitale non SDI, in qualsiasi formato leggibile (come xlm, Pdf, immagine o documento), e può essere consegnata tramite email, web, app o altri mezzi informatici.

Per quanto riguarda le fatture B2B (ad esempio da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa), rimane l'obbligo di utilizzare fatture SDI, ma è vietato includere nei dati del tracciato informazioni relative ai pazienti, come specificato nelle Faq del Garante.

Per migliorare la gestione dei dati sanitari, il divieto di e-fattura B2C nel settore sanitario dovrebbe diventare permanente, considerando che il Garante ha chiaramente affermato che SDI non è idoneo al trattamento di dati sanitari. In tal senso, la fatturazione in sanità dovrebbe seguire quanto stabilito dal decreto MEF del 19 ottobre 2020, con professionisti e strutture sanitarie che adempiono a tre distinti obblighi di legge attraverso l'invio unificato a STS:

  1. Alimentazione della piattaforma precompilata (articolo 3, commi 3 e 4 del Dlgs 175/2014);
  2. Trasmissione delle fatture (articolo 10-bis del Dl 119/2018);
  3. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 6-quater, del Dlgs 127/2015).

Inoltre, l'invio mensile delle spese sanitarie, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021 e successivamente rinviato di anno in anno, sarà ora effettuato su base semestrale secondo i termini stabiliti dal MEF, come indicato nell'articolo 12 del decreto Adempimenti approvato il 19 dicembre.

Lo Studio Giacomobono & Partners rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



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