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Friday, 24 May 2024 09:00

Aspetti contabili e fiscali delle autovetture



La gestione delle autovetture o dei motoveicoli aziendali fa sempre sorgere dubbi e difficoltà, per via della disciplina fiscale e contabile non proprio semplicissima. La normativa, infatti presenta varie casistiche di deducibilità fiscale e detraibilità IVA.


Autovetture aziendali: aspetti contabili

Da un punto di vista civilistico il costo degli autoveicoli, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato negli esercizi in cui vi è la possibilità di utilizzazione da parte dell’impresa.
Si distinguono autocarri, autobus e mezzi di trasporto interno, che tipicamente sono beni strumentali e/o formano oggetto dell’attività d’impresa, da autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori, che sono in genere adibiti ad uno uso promiscuo.


Aspetti fiscali

Da un punto di vista fiscale invece la questione si complica; nel tempo, infatti, si sono susseguiti numerosi episodi di contenzioso derivanti dall’acquisto di autovetture aziendali, in cui è stata messa in discussione l’effettività strumentale di un veicolo e di conseguenza l’inerenza dei relativi costi di acquisto e gestione.

La deducibilità fiscale degli ammortamenti e dei relativi costi di gestione, infatti, può essere piena o limitata, a seconda della tipologia di autoveicolo e dalla strumentalità dello stesso all’attività d’impresa.

La deducibilità è piena per gli autoveicoli, autocarri, aeromobili, motocicli o ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa.

Ci sono, di converso, dei casi in cui la deducibilità è limitata:

  • al 20% per i veicoli di cui sopra, adibiti ad uso promiscuo. Facciamo presente che nel caso di esercizio di arti o professioni in forma individuale, la deducibilità (al 20%) sarà permessa per un solo autoveicolo;
  • nella misura dell’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
  • nella misura del 70% relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

 Sono previsti ulteriori limiti alla deducibilità dei veicoli, ed in particolare non è deducibile la parte di costo che eccede:

  • 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan;
  • 4.131,66 per i motocicli;
  • 2.065,85 per i ciclomotori.

Stesso discorso vale per l’importo dei canoni di locazione finanziaria pagati che eccede:

  • 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;
  • 774,69 per i motocicli;
  • 413,17 per i ciclomotori.

Il limite di Euro 18.075,99 per le autovetture è elevato a Euro 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Invece il limite di Euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocarri acquisiti mediante contratti di locazione è elevato a Euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Manutenzione e carburante

Anche per la deducibilità delle spese di manutenzione, il costo dei beni da cui determinare il limite del 5% si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.

Per quanto concerne la deducibilità degli acquisti di carburante occorre precisare anzitutto che devono sempre essere documentati da fattura elettronica. Le spese, inoltre, sono deducibili solo se pagate mediante strumenti di pagamento elettronici e tracciabili.
Inoltre, anche per le spese relative al carburante, si applicano alcuni limiti di deducibilità:

  • 100% (integralmente deducibili) per le autovetture esclusivamente strumentali o che formano oggetto dell’attività d’impresa;
  • 20% per le auto aziendali;
  • 70% per i veicoli assegnati come fringe benefit ai dipendenti;
  • 80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Precisiamo infine che non è necessario indicare targa, marca o modello di veicolo, tra i dati della fattura, e che anche per la detrazione dell’IVA è necessaria la fattura elettronica.


Detrazione IVA

La detrazione dell’IVA è ammessa nella seguente misura:

  • 100% se i veicoli sono utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività d’impresa o siano utilizzati da agenti/rappresentanti;
  • 40% se i veicoli sono ad uso promiscuo;
  • 0% (totalmente indetraibile) per i motocicli di cilindrata superiore a 350cc.

 In riferimento a questi ultimi, la detrazione dell’IVA è ammessa soltanto qualora essi formino oggetto dell’attività d’impresa.


Lo Studio Giacomobono & Partners è a disposizione di chiunque volesse approfondire l'argomento.



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