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Thursday, 04 July 2024 09:00

Nuove regole per la compensazione dei debiti tributari: limiti e novità 2024


Le recenti modifiche legislative limitano la compensazione dei crediti tra tributi diversi e introducono nuove soglie per debiti INPS, crediti edilizi e fiscali. Dal 1° luglio 2024, compensazione bloccata per debiti superiori a 100.000 euro. Approfondiamo tutte le novità e le implicazioni.



L’istituto della compensazione consente ai contribuenti di compensare i debiti tributari con crediti fiscali maturati in specifiche situazioni. Recentemente, il Legislatore ha rimodulato le limitazioni in materia, rivedendo le norme che regolano tale disciplina.


Compensazione Orizzontale e Verticale

Le nuove restrizioni riguardano esclusivamente la compensazione “orizzontale” o “esterna”, che avviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. La compensazione “verticale” o “interna”, che si verifica nell’ambito dello stesso tributo, resta invece esclusa dal divieto.

Volendo fare un esempio, non ci sono limiti nell’utilizzo del credito IVA per la compensazione dell’IVA a debito, ma lo stesso discorso non vale nel caso in cui si volesse utilizzare il medesimo credito IVA per compensare altri debiti tributari.


Utilizzo dei Crediti in Compensazione

La disciplina sull’utilizzo dei crediti varia a seconda del tipo di imposta da versare e dei debiti scaduti nei confronti del Fisco.

Innanzitutto è previsto un limite generale fissato a 2 milioni di euro, oltre il quale non è possibile effettuare la compensazione in F24.

I crediti tributari possono essere compensati senza vincoli se inferiori a 5.000 euro. Con il Decreto Legge n. 50/2017 è stato stabilito che, per importi superiori a 5.000 euro annui, è necessario apporre il visto di conformità (ex art. 35 D.Lgs. n. 241/1997) da parte di un professionista abilitato sulla dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione del credito. La compensazione orizzontale tramite modello F24 è possibile solo dal decimo giorno successivo alla trasmissione telematica della dichiarazione.


Regime premiale ISA

L’attuale normativa, in tema di compensazione dei crediti, prevede inoltre un regime premiale per i soggetti che presentano un valore degli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale almeno pari o  superiore ad 8, ottenuto anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, il quale innalza il limite per la compensazione dei crediti senza la necessità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

I benefici in questione sono suddivisi in due fasce:

  • la prima, per i contribuenti più virtuosi con punteggio ISA pari o superiore a 9, che comporta la possibilità di compensare orizzontalmente, senza apposizione del visto di conformità fino a 70mila euro, i crediti risultanti da dichiarazione IVA e fino a 50mila euro per i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP;
  • la seconda, per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 9, ma almeno pari ad 8, che consente di compensare i crediti risultanti da dichiarazione IVA fino a 50mila euro, ed i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale delle imposte dirette e IRAP fino a 20mila euro.


Compensazione dei Crediti INPS

La legge di bilancio 2024 introduce una novità per i crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS. L’art. 1, comma 97, modifica il D.Lgs n. 241/97, introducendo il comma 1-bis all’art. 17. La compensazione dei crediti INPS è possibile "dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS" a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sebbene la compensazione dei crediti INPS non richieda il visto di conformità, è strettamente legata alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo vale anche per importi inferiori a 5.000 euro. Al contrario delle imposte dirette, per cui il visto è necessario solo per importi superiori a 5.000 euro, la dichiarazione per la compensazione dei crediti INPS è sempre dovuta.
La compensazione verticale rimane possibile senza l’obbligo di presentazione della dichiarazione, indipendentemente dall’importo.


Blocco delle Compensazioni per Debiti superiori a 100.000 Euro

Dal 1° luglio 2024, l’art. 4, comma 2 del D.L. 39/2024 prevede il blocco delle compensazioni per debiti superiori a 100.000 euro. Questo divieto si applica a:

  • Imposte sui redditi, addizionali, IRAP;
  • Ritenute alla fonte;
  • Imposte sostitutive sui redditi;
  • IVA;
  • Altre imposte indirette.

Sono esclusi i tributi locali ed i contributi. L’Agenzia delle Entrate respingerà gli F24 trasmessi in violazione del blocco, e il pagamento sarà considerato non eseguito. Il contribuente dovrà provvedere al versamento tramite ravvedimento operoso.
Il divieto tuttavia non si applica se sono in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione non decaduti. Pertanto, in presenza di debiti iscritti a ruolo, è consigliabile richiedere una rateizzazione per ridurre i debiti sotto la soglia dei 100.000 euro.

Sempre a decorrere dal 1° Luglio 2024, scatta l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni di crediti, sia a saldo zero che con saldo, estendendo quindi l’obbligo, rispetto a prima, anche alle compensazioni di crediti INPS ed INAIL.


Blocco dei Crediti Edilizi per Debiti superiori a 10.000 Euro

L’art. 4, comma 1 del D.L. 39/2024 modifica l’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, disponendo che la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi è sospesa per debiti scaduti superiori a 10.000 euro. Questa sospensione si applica se:

  • Sono decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento;
  • Non sono in essere rateizzazioni o provvedimenti di sospensione.


Sanzioni per Debiti superiori a 1.500 Euro

L’art. 31 del D.L. 78/2010 vieta la compensazione dei crediti in presenza di debiti superiori a 1.500 euro. La violazione comporta una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo. Il divieto si applica a:

  • Imposte sui redditi, addizionali, IRAP;
  • Ritenute alla fonte;
  • Imposte sostitutive sui redditi;
  • IVA;
  • Altre imposte indirette.

La sanzione non si applica se sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa o se è in essere una rateizzazione non decaduta.

È importante sottolineare che in caso di invio del modello F24 in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro ma inferiori a 100.000 euro, l’invio sarà accettato ma sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 31 del D.L. 78/2010. Occorre fare quindi molta attenzione prima di presentare F24 che presentano crediti in compensazione orizzontale per importi superiori a 1.500 euro.


Lo Studio Giacomobono & Partners è a disposizione di chiunque volesse approfondire l'argomento.



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