Wednesday, 31 August 2011 08:21
Giacomobono & Partners: Curiosando tra gli incentivi per le neo imprese previsti dalla Manovra 2011
Vantaggi fiscali per i "minimi". Sono una delle misure previste dalla Manovra 2011 (DL 98/2011, convertito nella Legge 111/2011), a sostegno delle imprese di nuova costituzione.
Detta novità è contenuta nell'articolo 27, che detta le nuove regole che vanno a modificare il "regime dei minimi" a suo tempo introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 1, commi 96-117). Con le nuove regole, se da un lato si ristringe la platea dei beneficiari, dall'altro aumenta in modo significativo il beneficio.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva sui redditi e delle addizionali regionali e comunali scende al 5% (in luogo dell'attuale 20%). Il legislatore ha provveduto, inoltre, a restringere l'ambito soggettivo e a ridurre la durata temporale del regime ai primi 5 anni di attività. Le novità scatteranno dal 1° gennaio 2012
Il nuovo regime dei "minimi" in dettaglio
Il regime è stato introdotto con la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e prevede una significativa riduzione delle procedure e degli adempimenti a carico dei soggetti che ne beneficiano. I contribuenti che aderiscono a questo regime (c.d. contribuenti minimi), infatti, non sono tenuti a versare l'IRPEF, le relative addizionali regionali e comunali, l'IVA e l'IRAP. Il regime prevede l'applicazione solo di un'imposta sostitutiva (del 20%, fino al 31 dicembre 2011 poi dal 2012 sarà, come già detto, del 5%) da applicare sul reddito, determinato dalla differenza tra ricavi o compensi e spese, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione. I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:
- dall'applicazione degli studi di settore;
- dagli adempimenti IVA (registrazione delle fatture, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri). Infatti, le fatture, devono essere emesse senza l'addebito dell'IVA e l'imposta pagata sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall'invio degli elenchi clienti e fornitori.
Gli unici obblighi sono quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
Le novità introdotte dal DL 98/2011
Con la Manovra 2011 cambiano i requisiti soggetti per accedere al regime e l'aliquota dell'imposta sostituiva.
In base a quanto previsto dalla normativa attuale di cui alla Finanziaria 2008, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2011, possono sono assoggettati al regime dei minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- nell'anno solare precedente a quello di entrata nel regime:
• non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; - nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Dal 1° gennaio 2012, l'articolo 27 del DL 98/2011 (convertito nella Legge 111/2011) prevede che il regime dei minimi, opererà esclusivamente a favore delle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Per accedere al regime:
- il contribuente non dovrà aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività;
- l'attività da esercitare non dovrà costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
- nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non dovrà aver superato i 30.000 euro.
Il regime, come detto, è limitato ai primi 5 anni: il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi. La disposizione è stata attenuata in sede di conversione prevedendo una durata maggiore dei suddetti 5 anni a favore dei lavoratori più giovani, i quali potranno beneficiare del nuovo regime dei minimi fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età.
Per le altre disposizioni di dettaglio, la norma rinvia ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Cosa succede ai contribuenti che escono dal regime?
I contribuenti che, per effetto delle nuove regole introdotte dall'art. 27 della Manovra 2011, non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, pur avendo i requisiti di accesso fissati dalle norme precedenti (commi 96 e 99 della Legge 244/2007), godono di alcune agevolazioni.
Nello specifico, tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2012, fermi restando gli obblighi di conservare i documenti ricevuti ed emessi, di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati:
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
- dalla liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA;
- dall'IRAP.
Tale regime cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni richieste per accedere al vecchio regime dei minimi (sopra riportate) o si verifica una delle condizioni ostative indicate al comma 99 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008.
Sempre con riferimento ai soggetti in esame, il comma 5 consente loro l'applicazione del regime contabile ordinario. Tale opzione:
- è valida per almeno 3 anni;
- va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare dopo aver effettuato la scelta;
- trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, resta valida per ciascun anno successivo (fino a quando permane l'applicazione della scelta).