Print « Category: News

Tuesday, 16 December 2014 08:11

Tutela dell’inadempienza: Meglio essere debitori che creditori

Le imprese che concedono dilazione di pagamento in caso d’insolvenza e dopo aver esperito i tentativi stragiudiziali di componimento bonario direttamente o tramite società di recupero crediti, devono sempre più fare i conti con le tre tipologie di procedure minori alternative al fallimento:

  • Piano di risanamento del Debito
     
  • Accordo di ristrutturazione del Debito
     
  • Concordato Preventivo
 
Tutte e tre in maniera diversa hanno l’obiettivo di costituire una soluzione allo stato di crisi aziendale con o senza continuità d’impresa.
 
Il Piano di Risanamento assicura al debitore meno tutele (no revocatoria ed esenzione alla bancarotta) anche perché basta: redigere un piano attraverso un professionista indipendente, coinvolgere qualche creditore principale e senza ammissione ed omologazione del Tribunale consente la sistemazione dello squilibrio economico finanziario.
 
L’Accordo di Ristrutturazione del Debito invece assicura molto più tutele rispetto al Piano di Risanamento (esenzione della riduzione del capitale, divieto di azioni esecutive e cautelari , pagamento dei creditori strategici) ma prevede un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.  Tale accordo deve essere omologato in Tribunale, con relazione sul soddisfacimento integrale dei creditori estranei, depositato e pubblicato in Tribunale.
 
Il Concordato Preventivo rappresenta la più ampia tutela per il debitore in quanto oltre alle già citate garanzie previste per l’Accordo di Ristrutturazione si aggiunge la sospensione dei contratti in corso.  I creditori possono avere trattamenti differenziati per classi diverse.  Inoltre possiamo avere concordati con continuità aziendale e concordati in bianco (con riserva). Questi ultimi hanno rappresentato una grossa anomalia quando sono stati introdotti nel nostro ordinamento (DL 22 giugno 2012 – conversione in legge 07 agosto 2012)in quanto era sufficiente per poter bloccare le azioni esecutive  presentare un ricorso unitamente agli ultimi tre bilanci riservandosi la possibilità di depositare la proposta in un secondo momento.
 
Questa “opportunità” ha registrato un boom di richieste nel 2013 (circa n.4.500) per poi ridursi del 12,3% nel primo semestre 2014 (fonte Cerved)  per l’introduzione di correttivi nel Decreto del Fare (DL n.82 giugno 2013) che imponevano l’obbligo di depositare la lista dei creditori, la nomina del Commissario Giudiziale e maggiori obblighi informativi da parte del debitore.
 
Nonostante una prima diminuzione nei primi sei mesi del 2014, dopo 6 anni,  le crisi d’impresa come fallimenti , procedure concorsuali e liquidazioni sono state n. 42 mila. (fonte osservatorio Cerved)
 
In questa “guerra” impari per il creditore uno spiraglio positivo è l’entrata in vigore della legge n.162/2014 il 10 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n.261) relativamente ai pignoramenti.
 
Segnalo in particolare l’art.492 bis relativo all’accesso alle banche dati pubbliche on line che prevede su istanza del creditore al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora del debitore l’autorizzazione all’Ufficiale Giudiziario di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare.
 
Obiettivo individuare beni/crediti  da sottoporre ad esecuzione attraverso l’accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione , Enti previdenziali , Anagrafe Tributaria  e Pubblico Registro Automobilistico.
 
Le modalità operative non sono semplicissime ed i tempi stringenti, ma l’effettiva efficacia la potremo valutare tra qualche mese.